normativa
antiriciclaggio e monitoraggio fiscale scatta oltre Euro 12.500
Con D.M. 17.10.2002 (in G.U., n. 290 del 12.12.2002) e’
stato elevato ad euro 12.500 il limite – gia’ fissato in lire 20.000.000, relativamente:
a) – al divieto di trasferimento di
denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di
titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato
a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, ed all’obbligo di inserimento della
clausola di non trasferibilita’ negli assegni e
vaglia, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a tale
importo (art. 1, D.L. 3.05.1991, n. 143, convertito in L.
5.07.1991, n. 197);
b) – all’obbligo, in capo agli
intermediari finanziari, di tenere evidenza dei movimenti finanziari relativi a
trasferimenti da o verso l’estero di denaro, titoli o certificati di importo superiore a detto ammontare, effettuati per conto
o a favore di soggetti residenti in Italia; al correlativo obbligo, allorche’ i suddetti movimenti non vengano effettuati a
mezzo intermediari finanziari, di indicare i suddetti importi nella
dichiarazione dei redditi; all’obbligo di denunciare i trasferimenti al seguito
all’ufficio italiano dei cambi (artt. 1, 2 e 3, D.L. 28.06.1990, n. 167, convertito in L. 04.08.1990, n. 227);
c) – all’obbligo di denunciare
all’ufficio italiano dei cambi il trasferimento di oro
da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero
altra operazione in oro anche a titolo gratuito, qualora il valore della stessa
risulti di importo pari o superiore a detto ammontare (art. 1 L. 17.01.2000, n. 7).